Sentenza N.64 anno 2004 della Corte dei Conti

Sentenza N.64 anno 2004 della Corte dei Conti

Una Sentenza storica che rimarrà negli annali della giurisprudenza, ottenuta a seguito del ricorso redatto dal Presidente della Sezione di Modena Comm. Valentino CIDDA.
Il Giudice Dott. Vittorio VISCA, al quale va tutta la nostra riconoscenza, ha riconosciuto all’iscritto G.G, il diritto di percepire l’IIS in misura intera dalla data della sospensione, 1° maggio 1973 alla data del collocamento in pensione 12 agosto 1998.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

nella persona del Consigliere dott. Vittorio VISCA, in funzione di giudice unico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi il ricorrente e la Signora Paola Benedetti per il Dipartimento Provinciale del Tesoro di Trento;
Ha pronunciato, nell’udienza del giorno 18 marzo 2004 – con l’assistenza del Segretario, Signor Marco ULACCO – la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 3004 del Registro di segreteria, istaurato dal Signor G. G., nato a …, residente a … Via …, con ricorso avverso la nota del Dipartimento Provinciale del Tesoro di Trento n. 1049/2000 Tab. dell’8 marzo 2000.

FATTO

Con istanza prodotta il 27 gennaio 2000 il Signor G. G., in godimento di pensione Tabellare di 1^ categoria dal 1° settembre 1993 (iscrizione n. …), chiese il ripristino della erogazione dell’indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità, sospesa dal 1° maggio 1973 al 12 agosto 1998, periodo durante il quale aveva esercitato attività lavorativa alle dipendenze della Regione T.A.A..

Con nota n. 1049/2000 Tab. dell’8 marzo 2000 del Dipartimento Provinciale del Tesoro di Trento la richiesta fu respinta sulla base delle argomentazioni formulate dalle SS.RR della Corte dei Conti con sentenze n. 100/C del 1994 e 38-40 del 1997.

Avverso detta nota ha interposto ricorso l’interessato innanzi a questa Corte precisando di aver inoltrato analoga istanza il 7 ottobre 1996, (acquisita agli atti) e, richiamando la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 59/01/M, ha insistito per l’accoglimento della sua richiesta.

Con comparsa di costituzione in giudizio, depositata il 1 marzo 2004, il Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Trento, nel richiamare le numerose pronunce della Corte Costituzionale intervenute in materia di cumulo di più indennità integrative speciali, ha chiesto il rigetto del ricorso alla stregua dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte con le suindicate sentenze; in subordine, ha chiesto il rigetto della richiesta di liquidazione della rivalutazione monetaria e, in ulteriore subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. a far tempo dalla ricezione della richiesta del ricorrente (7 ottobre 1996).

Alla odierna udienza il ricorrente ha ribadito le richieste formulate in gravame di cui la Signora Paola Benedetti, per l’Amministrazione, ha chiesto il rigetto.

DIRITTO

Le questioni introdotte con il ricorso in esame hanno ad oggetto la spettanza della indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità in misura intera sulla pensione Tabellare in godimento di ex militare di leva nel periodo dal 1° maggio 1973 al 12 agosto 1998, durante il quale l’interessato aveva svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze dell’Amministrazione regionale.

Circa la prima questione va osservato che la sospensione della erogazione della I.I.S. è stata disposta in base all’art. 17, comma I, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che vietava il cumulo dell’indennità in parola con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi, con salvezza, comunque, dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tale norma, ispirata all’intento di realizzare parità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, ha avuto lo scopo di ampliare il divieto di cumulo dell’I.I.S., previsto sotto forma di sospensione nei confronti del titolare di pensione che presti opera retribuita presso lo Stato o Amministrazioni pubbliche, divieto regolato dall’art. 99, comma V, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale ultima norma è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 566 del 1989 della Corte Costituzionale in quanto non prevedeva un tetto minimo al di sotto del quale era ammesso il cumulo tra retribuzione e pensione, dovendosi ritenere ammissibile al di sotto di tale limite il cumulo integrale fra pensione e retribuzione. Stessa sorte ha subito l’art. 17, comma I, della citata legge n. 843 del 1978 ad opera della Corte Costituzionale che con sentenza n. 204 del 15 aprile 1992 ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non determinava la misura della retribuzione oltre la quale diventava operante l’esclusione della erogazione dell’indennità in parola.

Perdurando il contrasto giurisprudenziale sulla questione della erogazione di plurime indennità su pensione e retribuzione, sono intervenute varie pronunce delle SS.RR di questa Corte, richiamate anche dall’Amministrazione, ma di fatto disattese da numerose sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali e Centrali della stessa Corte anche in fase di appello. Sulla questione si è pronunciata ancora una volta la Corte Costituzionale precisando, con ordinanza n. 438 del 1998, che il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve intendersi venuto meno in forza della sentenza n. 546 del 1989. Di recente la Seconda Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, con sentenze n. 78 e 93 del 2000, ha riaffermato il principio per cui le suindicate pronunce del giudice delle leggi n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992 hanno fatto venir meno il divieto di cumulo in questione e che non è consentito al giudice introdurre limiti alla eliminazione di tale divieto, trattandosi di funzione riservata alla competenza del legislatore. Nella scia di tale indirizzo si è consolidata una vasta giurisprudenza (SS.RR. Sicilia sent. n. 244 del 2000, Sezione per la Sardegna sent. n. 722 e 881 del 2000 e n. 177 del 2001, Sezione per l’Emilia Romagna sent. n. 170 del 2001, Sezione III Centrale sent. n. 57/A/2001, Sezione Seconda Centrale sent. n. 171/A/2001, Sezione per la Campania sent. n. 1126 del 2001, Sezione per l’Emilia Romagna sent. n. 1608 del 2001, Sezione per il Molise sent. n. 125 del 2003), alle quale il sottoscritto ritiene di aderire.

In base alle esposte considerazioni, la prima richiesta formulata in ricorso appare meritevole di accoglimento.

Relativamente alla seconda questione, l’art. 97, comma I, del citato T.U. n. 1092 del 1973, disponeva che al titolare di pensione che prestasse opera retribuita non competeva la 13^ mensilità per il periodo di prestazione di detta opera. Anche tale disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 27 maggio 1992 nella parte in cui non determinava la misura della retribuzione oltre la quale non competeva la 13^ mensilità. Tanto premesso, considerata la portata e la valenza delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, quali precisate dall’art. 136 della Costituzione e dall’art. 30, comma III, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento.

Relativamente alla prescrizione dei ratei eccepita dall’Amministrazione resistente con memoria di costituzione in giudizio depositata il 1° marzo 2004, da dichiarare ammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 416, comma II, e 420, comma I, del codice di procedura civile, va richiamata la recente sentenza delle SS.RR. della Corte n. 16/2003/QM del 9 settembre 2003 le quali, sottolineata la valenza delle sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della illegittimità di una norma di legge, quale prevista dall’art. 136 della Costituzione e dall’art. 30, comma III, della legge 11 marzo 1953, n. 87, hanno affermato il principio per cui il termine prescrizionale dei ratei della I.I.S. e della 13^ mensilità non corrisposti sul trattamento pensionistico in forza di norme di legge successivamente dichiarate incostituzionali, decorre dalla data di scadenza di ogni singola rata (ossia dalla data di inadempimento della prestazione) e non dalla data di pubblicazione della sentenza della corte Costituzionale dichiarativa della incostituzionalità. Tanto premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento anche per quanto concerne la richiesta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in base all’art. 429 c.p.c., giudicato applicabile a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei Conti, come affermato dalle SS.RR. con sentenza n. 10/2002/QM del 26 giugno 2002.

PER QUESTI MOTIVI

Questo giudice, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso proposto dal signor G G e, per l’effetto, riconosce il suo diritto alla percezione della indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità sulla pensione Tabellare in suo godimento dall’inizio della sospensione fino al 12 agosto 1998, con liquidazione delle maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali su quanto dovuto, fino all’integrale soddisfo.

Spese compensate.
Così deciso a Trento, all’udienza del 18 marzo 2004.

IL GIUDICE UNICO
(Vittorio VISCA)
Depositata in Segreteria il 21 aprile 2004