Sentenza n.114 del 5 aprile 2005

Sentenza n.114 del 5 aprile 2005

Anche la Corte d’Appello di Bologna ha accolto la nostra tesi in materia di accredito dei contributi figurativi

Pubblichiamo il testo della sentenza.


LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSI DEL LAVORO

Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Castiglione – Presidente –
Dott.ssa Daniela Migliorati – Consigliere –
Dott. Gaetano Schiavone – Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena e iscritta al n. 114 del ruolo generale dell’anno 2004 posto in decisione all’udienza collegiale in data 05.04.2005

promossa da

R. P., elettivamente domiciliato in Bologna, Via dell’Abbadia n. 6, presso a nello studio dell’avv. Filippo Zanfanti, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giorgio Fregni del Foro di Modena, come da procura speciale in calce al ricorso in appello:

contro

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Legale Rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Basile del Foro di Modena (per procura generale a rogito del notaio Dott. Franco Lupo di Roma rilasciata l’8.04.1997 Rep. N. 28908), elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale della Sede provinciale di Bologna in Via Gramsci n. 6;

CONCLUSIONI PER L’APPELLANTE

“Ogni contraria istanza disattesa, voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro, in totale riforma della sentenza appellata:

  1. dichiarare tenuto e condannare l’I.N.P.S. a riconoscere e ad attribuire al ricorrente la pensione di anzianità tenendo conto dei contributi figurativi relativi al servizio militare prestato dallo stesso Sig. R. nel periodo dal 5.11.1965 al 28.08.1976, con aggiunta del riconoscimento di 1/3 degli anni di servizio per navigazione ai sensi della legge n. 177 del 19.04.1976;
  2. condannare l’I.N.P.S. a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e non versati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, dal giorno del sorgere dei singoli crediti sino al pagamento effettivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 10% spese generali, IVA e CPA..”

CONCLUSIONI PER L’APPELLATO

“Voglia codesta Corte d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, rigettare integralmente l’appello proposto ex adverso, confermando integralmente, la sentenza di primo grado n. 124/2003 emessa dal Tribunale di Modena.”

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott. Gaetano Schiavone; sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso al Tribunale di Modena R. P., premesso di avere prestato servizio nella Marina Militare dal 5.11.65 al 28.8.76 e essere in godimento con decorrenza dall’01.08.76, di pensione privilegiata ordinaria di settima categoria, in dipendenza di causa di servizio, esponeva di avere rivolto domanda all’INPS per ottenere la concessione della pensione di anzianità, da calcolarsi anche con il concorso dei contributi versati nel corso del detto servizio militare.
Alla negativa risposta da parte dell’Istituto di previdenza che sosteneva l’incalcolabilità ai fini della pensione privilegiata, il Russo faceva seguire ricorso giudiziale. Costituitosi in lite l’INPS, riportandosi alle determinazioni assunte in via amministrativa, domandava il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, aderendo a quest’ultima prospettazione, respingeva il ricorso.
Appella il R. e, sulla base di un unico motivo, insiste per la riforma radicale della sentenza, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Resiste l’appello controparte, invocandone il rigetto con conferma della sentenza reclamata. All’odierna udienza del 5.4.2005, udita la relazione del Consigliere dr Schiavone, dopo ampia discussione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è decisa come da depissequo dispositivo, pubblicamente letto.

MOTIVO

Unico è il motivo di appello in quanto, sulla base di precorsa giurisprudenza anche di legittimità, R.P. ritiene che la pensione privilegiata avendo natura risarcitoria prescinda da un servizio temporale minimo, sicchè nulla impedisce che gli anni di contribuzione siano comunque valutabili ai fini del trattamento c.d. normale.
L’Inps resiste all’appello sostenendo, in sostanza, che avendo la pensione privilegiata una liquidazione su base reddituale, vuol dire che il legislatore ha comunque preso in considerazione il servizio prestato, sicchè, in presenza di tale trattamento, da considerarsi come sostitutivo della pensione ordinaria, il periodo di servizio prestato nelle forze armate non è valutabile e non può dar luogo, quindi per carenza di minimo contributivo, a pensione di anzianità e a tutte le conseguenze conclusivamente reclamate.
L’art. 49 l.30 aprile 1969 n. 153, prevede, al primo comma: “I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n.1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7,8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione anzidetto”.
Al secondo comma – che è quello della cui interpretazione si controverte – si legge: “La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di sevizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria”.
L’art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153, nel prevedere, dunque, che i periodi di sevizio militare e quelli equiparati sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della deteminazione delle misura della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclude tale computabilità nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare, od assimilato, sia stato, e possa venir riconosciuto, ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sicché il problema giuridico da affrontare è stabilire se il trattamento pensionistico in godimento dell’appellante abbia o meno il carattere sostitutivo enunciato dalla norma.
A tale proposito soccorre l’insegnamento reiterato della Suprema Corte a cui questo Giudice collegiale intende aderire senza riserve, secondo il quale:“deve escludersi che abbia tale carattere sostitutivo, e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale, con la conseguenza che essa non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti, se che in contrario possano trarsi argomenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1981 (affermativa della legittimità dell’art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie e militari l’agevolazione dell’esenzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista invece per le pensioni di guerra) e dal disposto degli art. 6, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 2,l. 3 giugno 1981, n. 308” (Cass. 12219/04- resa su sentenza dello stesso ufficio giudiziario qui appellato e per questione omologa-; conf.: n. 8619/93; 11552/91; cfr, pure; n. 7493/91 e 6295/91).
L’appello dev’essere dunque accolto e la sentenza riformata accogliendo la domanda come articolata in primo grado, essendo rimasti incontestati gli altri aspetti della medesima, conseguenti, d’altronde, all’accoglimento della tesi svolta in via principale.
Parte appellante reclama, oltre agli interessi in misura legale, altresì il risarcimento danni per la subita svalutazione monetaria, con applicazione noti criteri di rivalutazione.
Questo capo della domanda è infondato poiché il diritto alla rivalutazione dei ratei va attuato secondo il meccanismo legale di cui all’art. 16, comm.6 L.n.312/91, secondo il quale il pagamento della rivalutazione non sia coperto dalla misura legale degli interessi.
Parte appellante non ha però fornito, dunque, la prova della sua fondatezza.
E, pertanto, è acquisibile per fatto notorio la prova del contrario, in quanto la svalutazione monetaria, nei periodi reclamato non ha mai superato l’importo legale degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

ACCOGLIE

L’appello introdotto da R. P. avverso la sentenza n. 124 del Tribunale di Modena del 5.03.2003 e per l’effetto dichiara tenuto e condanna l’Inps a riconoscere e ad attribuire al R. la pensione di anzianità tenendo conto dei contributi figurativi relativi al servizio militare prestato dal R. nel periodo dal 5.11.1965 al 28.08.1975, con aggiunta del riconoscimento di 1/3 degli anni di servizio per navigazione ai sensi della L. n. 177/76. Condanna inoltre l’INPS a corrispondere al ricorrente il ratei maturati e non versati, oltre agli interessi in misura legale dalla maturazione del diritto al saldo. Rigetta la domanda di rivalutazione monetaria. Condanna l’Inps a rimborsare a R. le spese d’entrambi i gradi del giudizio liquidato, quanto al primo grado, in €.2.000,00, di cui 1.200.00 per onorari e il resto per diritti, quanto a questo grado, in €. 1.800,00, di cui €.1.000.00 per onorari ed il resto per diritti, oltre IVA e CAP di legge.
Bologna, 5.04.2005