Rivalutazione dell’assegno di cura

Rivalutazione dell’assegno di cura

Con la sentenza di seguito pubblicata i giudici della Corte dei Conti di Milano hanno sentenziato che il sistema di perequazione automatico di ogni prestazione pensionistica debba estendersi automaticamente anche all’assegno di cura che è anch’esso una prestazione pensionistica.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del dr. Maurizio Massa nella pubblica udienza del giorno 1-7-2008, ha pronunziato SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 23319, del registro di segreteria! Proposto con ricorso da P. P, rappresentato e difeso dall’Avv. A. B., elettivamente domiciliati in Genova ,

RICORRENTE

contro Ministero Economia e Finanze

RESISTENTE

per il riconoscimento del diritto all’adeguamento dell’importo dell’assegno di cura relativo alla sua pensione privilegiata, con il pagamento degli arretrati dal dovuto al saldo, nonché il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati stessi dal dovuto al saldo.

VISTI

il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.19941 n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.10.2005; – notificato alla controparte o il ricorrente chiede a questa quanto indicato in epigrafe.
Con memoria del 4-4-2008 l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo comunque la prescrizione quinquennale a ritroso dal deposito del ricorso e contestando la domanda di rivalutazione monetaria, ha inoltre rilevato il decesso del ricorrente chiedendo l’annullamento del giudizio in difetto di riassunzione.
Con memoria depositata il 6-6-2008 il ricorrente ha insistito per l’accogli mento del ricorso.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 300 del codice di procedura civile, in caso di morte o perdita della capacità della parte costituita (o del contumace):
(I). Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di Procuratore questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
(II). Dal momento. Di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.
(III). Se la parte è costituita personalmente (82 commi 1 e 2. 86,417 comma 1), il processo è interrotto al momento dell’evento.

Nella fattispecie in esame il ricorrente è costituito a mezzo di procuratore che non ha attivato alcuna delle ipotesi sopra indicate per cui deve trattarsi il merito del ricorso.
Ai sensi dell’art. 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: “A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare. Che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue Lire 96.000 e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l’infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all’ottava della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968. n, 313”.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, Legge 27 dicembre 1997 , n. 449: “4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adegua mento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria”, Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Perequazione automatica delle pensioni): “1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994 sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui al commi 4 e 5 dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986. n. 41.

Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell’art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui.
A mente del combinato disposto delle norme sopra richiamate spetta al ricorrente il diritto alla riliquidazione dell’assegno di cura nella misura risultante dall’applicazione del meccanismo di perequazione automatica previsto dalle norme sopra citate.
Il riconoscimento di questo diritto deve essere effettuato nei limiti della eccepita prescrizione.
La prescrizione di ciascuna differenza di quota di pensione decorre dalla data della sua maturazione, poiché è da tale data, ai sensi dell’art. 143, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, che l’interessato, attraverso la comunicazione delle proprie competenze mensili, prende conoscenza di ciò che gli viene liquidato.
Il diritto vantato dal ricorrente poteva essere azionato dalla data di mancata corresponsione, quindi il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell’art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (modificato con gli attuali commi primo e secondo che così sostituiscono l’originario comma primo per effetto dell’art. 2, Iegge 7 agosto 1985, n. 428), decorre dai giorno in cui, con riferimento a ciascun rateo, la riduzione della pensione è stato portato a conoscenza dell’interessato.
Deve dunque essere accolta l’eccezione di compiuta prescrizione del diritto ai ratei a decorrere dal quinquennio precedente alla notifica dei ricorso ovvero di qualsiasi valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 19.1.1939 n.295, come sostituito dall’art. 2 della legge 7-8-1985 n.428.
Nel caso di specie risulta in atti la richiesta ricevuta dalla Amministrazione competente in data 24-5-2005 per cui dal 24-5-2000 decorre il diritto ai ratei di spettanza nella misura corrispondente all’importo risultante dalla perequazione automatica.
Pertanto devono essere corrisposte al ricorrente le somme differenziali spettanti a seguito della riliquidazione del beneficio pensionistico, nei limiti della intervenuta prescrizione, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.
Sussistono giusti motivi, data la particolarità del caso, per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitiva mente pronunciando,

ACCOGLIE

la domanda proposta col ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’assegno di cura nella misura risultante dall’applicazione del meccanismo legale di perequazione automatica, con la conseguente corresponsione delle somme differenziali spettanti a seguito della riliquidazione dei beneficio pensionistico, nei limiti della intervenuta prescrizione, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18,10,2002 n. 10/2002/QM delle sezioni riunite di questa Corte.

Spese di giudizio compensate
Così deciso in Milano, il 1/7/2008

Il Giudice (Dr. Maurizio Massa)
Depositata in Segreteria il 11/7/2008