decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13

decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13

Modificato l’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

(nota del Comm. Valentino Cidda)

Le prevede il Decreto Legge 4 febbraio 2003, n. 13.
Il decreto prevede che le vittime di attentati terroristici che abbiano riportato invalidità permanenti, ricevano in tempi brevi gli emolumenti previsti dalla Legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Il provvedimento aumenta dal 20% al 90% l’elargizione provvisoria che deve essere data agli aventi diritto.
Per chi subisce menomazioni per mano di terroristi è una magra consolazione; infatti è rimasto il limite massimo di 150.000.000 di vecchie lire; l’anticipo è di 135 milioni di vecchie lire.
Il Decreto prevede inoltre:

  • la possibilità di erogare l’assegno vitalizio mensile di £. 500.000 di vecchie lire ai cittadini italiani, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti. Gli interessati debbono dimostrare che il danno subito sia causato da azione terroristica, eversiva o comunque imputabile a forme di criminalità organizzata;
  • le borse di studio, per gli orfani di vittime del terrorismo, inizialmente previste solo per gli studenti delle scuole superiori, con l’attuale Decreto sono state estese anche agli alunni delle scuola elementari e medie.

Pubblichiamo il testo del Decreto Legge.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legge

Art.1.
Modifiche all’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

All’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 le parole: “pari al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 90 per cento”;
  2. al comma 4 dopo le parole: “Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.”

Art.2.
Modalità di concessione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell’azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l’azione stessa e l’evento invalidante o mortale.

Art.3.
Norme per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

All’articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: “scuola secondaria superiore” sono sostituite dalle seguenti: “scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore”.

Art.4.
Disposizioni transitorie

Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art.5.
Copertura finanziaria

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall’anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

I benefici di cui all’articolo 3 sono concessi, a decorrere dall’anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003, nella pertinente unita’ previsionale di base.

Art.6.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli