DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2005

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2005

A richiesta di numerosi associati trascriviamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso il 16 dicembre 2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2006

Pubblichiamo il testo del decreto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 2 ottobre 1997,n.334,che ha istituito l’indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l’ammontare e la decorrenza dell’indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003 che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell’art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell’indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;
VISTO l’art. l-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che ha stanziato, a decorrere dall’anno 2005, la somma di 8,3 milioni di euro per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all’art.19,comma 4, della legge n. 266 del 1999;
VISTO l’art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l’art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
RILEVATA la necessita’ di attuare, nei limiti dello stanziamento di 8,3 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l’adeguamento delle misure delle indennità previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003;
CONSIDERATO che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all’art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, recante l’adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate;
SENTITE le amministrazioni interessate;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

DECRETA

  1. Per i generali di corpo d’armata e i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, rispettivamente, in euro 32.450 e in euro 25.527 comprensive dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005.
  2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei eguenti importi, comprensivi dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:
    1. Euro 18.661 per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
    2. Euro 11.386 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
  3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2005
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 103