DECRETO del Ministero della Difesa 17 luglio 2009

DECRETO del Ministero della Difesa 17 luglio 2009

Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2009, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2009 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2009, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall’attivazione del progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

Pubblichiamo il testo del decreto.


IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;
VISTA la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834”;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: «Istituzione del servizio civile nazionale»;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l’art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l’art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;
VISTA la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell’assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l’art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;
VISTI i decreti, di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n.288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta’ sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 30 dicembre 2008, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» – programma «protezione sociale per particolari categorie» – U.P.B. 17.1.2 «Interventi», il capitolo 1319 con uno stanziamento di euro 7.746.853;
VISTE le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile – e del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente, in data 5 maggio 2009 e 18 maggio 2009;
COSIDERATO che, per il corrente anno 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all’albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all’assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;
COSIDERATO altresi’ che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente ufficio dell’economia e delle finanze la domanda per ottenere l’assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest’ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;
COSIDERATO che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007;
COSIDERATO che le priorita’ stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all’art. 1, commi 2 e 4, per l’assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2009, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

DECRETA

Art.1.

1. Alla data del 30 aprile 2009, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ di 477 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 5.025.672.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’ relative all’anno 2009, pari ad euro 2.721.181 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente ufficio dell’economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2009.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art.2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2009, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2009 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio 7, previa specificazione delle infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2009, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall’attivazione del progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all’erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7, indicato al comma 1, che curera’ il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 economia.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2009
Il Ministro della difesa
La Russa Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro , della salute e delle politiche sociali
Sacconi

Modello di domanda volto ad ottenere l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore