DECRETO del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 31 Agosto 2007

DECRETO del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 31 Agosto 2007

Il decreto ha:
a) disciplinato la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996;
b) adeguato le tabelle per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per la determinazione dell’onere di riscatto.

Pubblichiamo il testo del Decreto.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
VISTO in particolare, il successivo comma 790 della citata legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di esercizio della facoltà di Riscatto di cui al precedente comma 789, nonché l’adeguamento delle tabelle emanate per l’applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
VISTI i commi 2 e 4 dell’art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
VISTO il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative dell’art. 4 della predetta legge;
VISTI in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art.4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia, individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da produrre a corredo dell’istanza di congedo;
VISTO l’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall’anzidetta norma;
CONSIDERATO che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006 dispone che siano adeguate le predette tariffe;
VISTE le nuove tariffe elaborate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesse con nota dell’8 marzo 2007;
RITENUTO che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del citato art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

DECRETA

Art.1.

Fermo restando quanto previsto dall’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all’art.1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I predetti lavoratori, all’atto della presentazione della domanda di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell’art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Art.2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante.
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298