Circolare INPDAP n. 69 del 24/12/2004

Circolare INPDAP n. 69 del 24/12/2004


OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
Articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

1.Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004 n. 175 è stata pubblicata la legge in oggetto con la quale è stato convertito il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante “disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”.

In sede di conversione è stato, tra l’altro, inserito l’articolo 1-quater che aggiunge ulteriori periodi al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedendo la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, senza obbligo di pagamento dei contributi pensionistici da parte dell’ente datore di lavoro.

Con la presente Circolare si intendono fornire le prime istruzioni operative derivanti dall’applicazione della normativa in oggetto, con riferimento ai riflessi pensionistici.

2. Destinatari
La facoltà di richiedere il trattenimento in esame può essere esercitata da tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ad eccezione, per espressa previsione legislativa, degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, e del personale del Corpo nazione dei vigili del fuoco.

Dal tenore letterale del riformulato comma 1 dell’articolo 16 del d.lgs n. 503/1992 potrebbe sembrare che destinatari del trattenimento fino al 70° anno di età siano esclusivamente i dipendenti di pubbliche amministrazioni che abbiano già richiesto di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età, per essi previsti in virtù del citato articolo 16.

Preliminarmente occorre precisare che tale limite era implicitamente individuato nei 65 anni di età dal momento che nella formulazione letterale del comma 1, articolo 16, i destinatari del trattenimento in servizio per un biennio erano i soli dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Successivamente, con circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993, il Dicastero del Tesoro ha precisato che la norma in esame era “…estendibile a tutti i dipendenti pubblici, qualunque sia il comparto di provenienza”. Lo spirito del novellato articolo 16, tuttavia, non è solo quello di consentire il trattenimento in servizio di tre anni, dal 67° al 70° anno di età, atteso che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 la legge, i regolamenti organici o i contratti collettivi nazionali di comparto prevedono diversi limiti di età o di servizio per il collocamento a riposo d’ufficio. Così ad esempio, mentre per alcuni dipendenti pubblici il limite di età, sia per gli uomini che per le donne, è fissato a 65 anni (impiegati civili dello Stato o di enti pubblici non economici), per altri tale limite è previsto al compimento del 60° anno di età (donne del ruolo tecnico e sanitario non laureato del comparto sanità o del comparto Regioni ed autonomie locali, qualora il Regolamento organico non preveda limiti superiori) ovvero al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva (comparto Regioni ed autonomie locali).

Occorre, altresì, rilevare che nel settore pubblico esistono diverse disposizioni normative che disciplinano la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre ai limiti di età o di servizio previsti per il collocamento a riposo d’ufficio, da utilizzare in modo alternativo o complementare a seconda dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dal richiedente.
In sintesi, si elencano le disposizioni legislative vigenti ed inerenti le fattispecie più ricorrenti di trattenimento:

  • articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 – consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 65° anno di età a condizione che non sia stata raggiunta l’anzianità contributiva massima utile e che non sia stata ottenuta o richiesta la liquidazione di una pensione (a qualsiasi titolo, a carico dell’Inps o fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria);
  • articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 come modificato dall’articolo 1, comma 2 del Dlgs n. 503/1992 – consente di proseguire il rapporto di lavoro fino al 65° anno di età ponendo come unica condizione che gli iscritti non abbiano ottenuto o non richiedano un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico dell’Inps o fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • articolo 16, comma 1, primo periodo, del Dlgs. n. 503/1992 – prevede la possibilità di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio, senza richiedere alcun requisito giuridico;
  • sentenze della Corte Costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991 e n. 90 del 21 febbraio – 9 marzo 1992 – prevedono la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età al fine di maturare i requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia;
  • articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903 – consente alle lavoratrici di optare per continuare a prestare la loro attività fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Fatta eccezione per l’ultima disposizione citata, la quale non si configura come un mero trattenimento in servizio ma rappresenta una forma di garanzia della parità di trattamento formale uomo/donna, i benefici di cui all’articolo 6 della legge n. 54/1982 e quelli relativi all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 503/1992, non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 503/1992 al fine di raggiungere il 67° anno di età. Tale interpretazione trova fondamento nella già citata circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993 del Ministero del tesoro con la quale è stato precisato che “… la predetta facoltà non può essere esercitata da quei dipendenti che, in base a particolari disposizioni di legge, risultino già destinatari di un trattenimento in servizio oltre la normale data di collocamento a riposo, non ritenendo cumulabili più benefici allo stesso titolo”.

Tutto ciò premesso, considerata l’incompatibilità delle diverse norme che regolano la prosecuzione del rapporto di lavoro, appare evidente che non tutti i pubblici dipendenti hanno la possibilità di permanere in servizio fino al 67° di età.

Pertanto, al fine di consentire una concreta attuazione dall’articolo 1-quater in esame onde evitare disparità di trattamento tra i diversi dipendenti pubblici, si precisa che il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età può essere richiesto non solo da coloro che abbiano esercitato la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (art. 16, comma 1, primo periodo del Dlgs. n. 503/1992) ma anche da coloro che abbiano a qualsiasi titolo già utilizzato un trattenimento in servizio.

Resta in ogni caso inteso che la facoltà di trattenimento di cui all’articolo 1-quater in esame è esercitabile a condizione che il lavoratore abbia già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbia già usufruito di tutte le norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro volte a garantire la massima copertura previdenziale.

Ad ogni buon fine, a titolo esemplificativo, si allega un prospetto riepilogativo delle norme inerenti il collocamento a riposo d’ufficio, anche con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di trattenimento in servizio, per il personale dei comparti Regioni e Autonomie locali, Sanità ,Ministeri ed Università (Allegato 1).

3. Esercizio della facoltà di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età
Le domande in esame possono essere presentate all’ente datore di lavoro a partire dal 29 luglio 2004 (giorno di entrata in vigore della legge in oggetto) esclusivamente dai dipendenti in attività di servizio.
Il trattenimento fino al settantesimo anno di età, introdotto dalla legge n. 186/2004, non costituisce per il richiedente un diritto potestativo ma è subordinato al potere discrezionale dell’ente o amministrazione di appartenenza; questi ultimi, infatti, hanno la facoltà di accettare o meno la richiesta in relazione a criteri soggettivi del richiedente (esperienza professionale acquisita) ovvero in funzione dell’efficiente andamento dei servizi (cfr. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica n. 5/04 del 5 novembre 2004).

Considerato che la facoltà di cui all’articolo 1-quater è subordinata al relativo accoglimento da parte dell’ente datore di lavoro, l’istanza deve essere prodotta rispettando i tempi tecnici necessari affinché l’amministrazione possa predisporre apposito provvedimento dal quale deve risultare, tra l’altro, la data di decorrenza del nuovo trattenimento in servizio; la mancata adozione del formale provvedimento entro la prevista data di cessazione dal servizio si configura come un diniego dell’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa.

4. Effetti del di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età
Per esplicita disposizione legislativa, i periodi di lavoro svolti a seguito dell’esercizio della facoltà di trattenimento in servizio di cui al più volte citato articolo 1-quater in esame “non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico”.

Con ciò il legislatore, oltre all’esplicita esclusione nelle fattispecie in esame di ulteriori incentivi al posticipo del pensionamento, ha stabilito che i periodi di lavoro prestati in virtù della disposizione in oggetto sono ininfluenti sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico; quest’ultimo, pertanto, rimane cristallizzato nella misura spettante alla data di inizio del periodo di posticipo sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Per i medesimi periodi, infatti, non si provvede al pagamento dei contributi pensionistici né per la quota a carico dell’ente datore di lavoro né per la quota a carico del dipendente.
La mancata copertura assicurativa comporta che durante la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età il dipendente non può ottenere da parte di questo Istituto, nel caso di infermità sorta durante il suddetto periodo, un trattamento pensionistico di privilegio ovvero di inabilità, salva l’ipotesi in cui il verbale di visita medico collegiale attesti che l’insorgenza della patologia può essere fatta risalire a data antecedente al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater.
Inoltre, poiché il periodo di prosecuzione dell’attività lavorativa non può comportare modifiche al trattamento pensionistico spettante, non trovano accoglimento le eventuali domande presentate dall’interessato durante tale periodo volte alla valorizzazione di periodi pregressi (ricongiunzione, riscatto, accredito figurativo, etc).

Si ribadisce che per il suddetto periodo viene meno ogni obbligo di versamento contributivo pensionistico all’Inpdap da parte del datore di lavoro, in corrispondenza dell’erogazione della retribuzione scaturente dal rapporto di lavoro; di conseguenza l’ente o l’amministrazione non dovrà più operare la trattenuta per contributi pensionistici a carico del dipendente.
A carico di quest’ultimo continua, invece, a sussistere il contributo obbligatorio alla “Gestione unitaria autonoma delle prestazioni Creditizie e sociali” pari a 0,35% della retribuzione contributiva, nonché rimangono confermati i contributi da versare all’Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio/rapporto, a seconda della prestazione previdenziale cui il dipendente ha diritto (cfr nota operativa Inpdap – Direzione centrale prestazioni fine servizio e previdenza complementare – n. 10 del 13/10/2004).

5. Modalità operative
L’ente datore di lavoro, una volta adottato il provvedimento formale di accoglimento del trattenimento esercitato ai sensi dell’articolo 1-quater, dovrà tempestivamente inviarne copia all’Area “rapporti con gli Enti” della Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap competente.
Qualora la Sede abbia avviato le fasi di liquidazione e pagamento di un trattamento pensionistico sulla base del modello PA 04 già trasmesso dall’ente o amministrazione, l’acquisizione del provvedimento formale di trattenimento comporterà l’annullamento di tutte le operazioni procedurali poste in essere.

In ogni caso la Gestione Entrate e B.D.U. dovrà segnalare nella posizione contributiva del datore di lavoro la cessazione di obbligo di versamento dei contributi ai fini pensionistici con effetto dalla data di inizio del trattenimento esercitata dal lavoratore ai sensi del più volte citato articolo1-quater.

La denuncia annuale e le denunce mensili di cui all’art. 44, comma 9, del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003 conterranno le istruzioni e i nuovi codici per segnalare quanto sopra nella posizione assicurativa del personale interessato.

La pensione verrà liquidata solo alla data di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 70° anno di età ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione dal servizio, qualora questa avvenga prima del compimento della suddetta età o per accertata inabilità o decesso del dipendente.
In ogni caso, l’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo di trattenimento sulla base dei criteri vigenti a tale data, senza applicare la maggiorazione dovuta per effetto degli aumenti di perequazione nel frattempo intervenuti.
La pensione deve, pertanto, essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui alla normativa in esame ed alle retribuzioni percepite fino a tale data – nei limiti del periodo di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno d’inizio del periodo di trattenimento.

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali avranno effetto sul trattamento pensionistico e saranno corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti solo nei confronti del personale che risulti trattenuto in servizio in virtù della disposizione in esame nel periodo di vigenza del biennio economico cui i benefici stessi si riferiscono.

Per quanto riguardano le modalità e i termini di trasmissione del modello PA 04 da parte degli enti datori di lavoro si rinvia alle istruzioni impartite dall’Inpdap con circolari n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004 e n. 33 del 27 maggio 2004.

Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell’Inpdap, si invitano tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di comportamento relativamente all’applicazione di una medesima norma, ad uniformarsi alle istruzioni impartite con la presente Circolare.

IL DIRETTORE GENERALE