Circolare Inpdap n. 63 del 15/12/2003

Circolare Inpdap n. 63 del 15/12/2003

Si trascrive, l’informativa n. 63 datata 15.12.2003 dell’INPDAP sulle lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata del mese di gennaio 2004.


  1. Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2002 e in via previsionale per l’anno 2003;
  2. Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici.
  3. Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
  4. Maggiorazioni sociali di cui all’art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.544.

 

Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2004 il Centro Calcolo INPDAP di Latina ha provveduto, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2002 e in via previsionale per l’anno 2003.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.283 del 5 dicembre 2003,è stata determinata, all’art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2002 in misura pari all’2,4 dal 1° gennaio 2003.
Con lo stesso decreto, all’art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2003 in misura pari al 2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Si ricorda che in virtù dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (la rivalutazione opera, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell’A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima e, su ciascun trattamento pensionistico, l’aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all’importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto):

  1. nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 90 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 75 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Si fa inoltre presente che il terzo comma del citato art. 34 ha previsto che per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione da parte del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, ciascuna Gestione previdenziale determini, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati sulla base dei dati segnalati dal Casellario medesimo per l’anno precedente, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia. Tutto ciò premesso, si comunica che non occorre procedere ad alcun conguaglio per l’anno 2002, in quanto la percentuale provvisoria di variazione (2,4) è risultata dello stesso valore di quella definitiva, di cui al citato decreto. A tale proposito, si informa che l’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo di cui all’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è pari a € 402,12 per l’anno 2002 (importo annuo € 5.227,56) e a &euro 412,18 per l’anno 2003 (importo annuo € 5.358,34). Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

ANNO 2003

2,4% sull’importo mensile non eccedente € 1.178,07
2,16% sull’importo mensile compreso tra €1.178,08 e € 1.963,45
1,8% sull’importo mensile eccedente € 1.963,45

ANNO 2004

2,5% sull’importo mensile non eccedente € 1.206,36
2.25% sull’importo mensile compreso tra €1.206,37 e € 2.010,60
1,875% sull’importo mensile eccedente € 2.010,60

Infine, per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2003 rimarrà invariata a € 615,87 e verrà elevata a € 631,27 dal 1° gennaio 2004, e l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 595,87 per l’anno 2003 e in € 611,27 per l’anno 2004.
In attuazione pertanto delle riferite disposizioni legislative, il Centro Calcolo INPDAP, sulla rata di pensione del mese di gennaio, ha provveduto ad attribuire l’aumento di perequazione nella misura percentuale suindicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004.
Si fa altresì presente che, nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto, ai fini della individuazione del trattamento pensionistico “PRINCIPALE” rimangono tuttora validi i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e con la scrivente.
A tale proposito, si ritiene utile ricordare che è stata considerata “PRINCIPALE” la partita di pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. La restante o le restanti partite sono state conseguentemente considerate come “SECONDARIE”.
Pertanto, in sede di calcolo, sulla pensione “PRINCIPALE” l’aumento di perequazione automatica è stato attribuito nella misura effettivamente spettante in relazione all’ammontare annuo lordo, mentre su ciascuna delle pensioni “SECONDARIE” è stato applicato un incremento in misura differenziale tra l’aumento di perequazione riferito all’importo complessivo delle pensioni erogate e quello in concreto attribuito sulla pensione “PRINCIPALE”.
Al fine di rendere possibile un successivo ricalcolo della perequazione automatica come sopra conferita, per la pensione “PRINCIPALE” deve essere indicato il codice “SE”, ed è conservato in banca dati l’importo mensile perequabile della o delle pensioni secondarie, mentre per ciascuna di queste, identificate con il codice “PE”, è conservato il medesimo importo della “PRINCIPALE”.
In caso di cumulo tra una pensione, sulla quale viene corrisposta l’I.I.S. in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 843/1978, e un’altra provvista della stessa indennità in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione, la prima è stata considerata “PRINCIPALE” e l’altra “SECONDARIA”, sulla quale la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, è stata portata per il suo intero ammontare ad incremento della sola voce pensione annua lorda. Quindi, sulla medesima partita l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998. Tale situazione è stata individuata mediante l’apposizione del codice “Y” nel campo “PQ” della maschera 20 della partita di pensione stessa.
Si ribadisce che in caso di nuovi “cumuli”, aventi decorrenza dal 1999 in poi, le sedi devono sempre inserire il codice “PE” sulla partita di pensione considerata “SECONDARIA”, in quanto il programma informatico non provvede in automatico all’abbinamento dei nuovi codici ai fini dell’attribuzione della perequazione automatica.
In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, si comunica che l’INPS, che, come è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente al Servizio informativo l’aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall’INPS è stata attribuita sull’importo mensile totale del trattamento pensionistico e l’incremento dovuto, qualora della pensione l’indennità integrativa speciale costituisca emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull’importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell’I.I.S. rimane invariata.

Per tutti i cumuli intervenuti successivamente al 31/12/2002 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla P.A.L. e sull’I.I.S., sull’importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l’indennità integrativa speciale è risultata già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il blocco in questione è stato confermato.
Le situazioni come sopra riferite sono state contraddistinte dal codice “B3”, “B2″,”B0”, “B9”, “B8” e “B7” che identificano, rispettivamente, i trattamenti pensionistici con I.I.S. invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2003, al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 1998 ovvero al 31 dicembre 1997.

A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 402,12 e in € 412,18 da applicare rispettivamente per gli anni 2003 e 2004.

ANNO 2003

Fino a € 15.682,68 100%
da € 15.682,69 a € 20.910,24 75%
da € 20.910,25 a € 26.137,80 60%
da € 26.137,81 in poi 50%

ANNO 2004

Fino a € 16.075,02 100%
da € 16.075,03 a € 21.433,36 75%
da € 21.433,37 a € 26.791,70 60%
da € 26.791,71 in poi 50%

 

A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art.6 legge 11/11/1983, n.638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Mentre si ribadiscono i limiti di reddito già stabiliti in via provvisoria per l’anno 2003, si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l’anno 2004 per l’applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell’A.G.O.:

Reddito personale

ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
DA A
2003 Fino a € 5.227,56 oltre € 5.227,56 fino a € 10.455,12 Oltre € 10.455,12
2004 Fino a € 5.358,34 Oltre € 5.358,34 fino a € 10.716,68 Oltre € 10.716,68

 

Reddito cumulato con quello del coniuge

ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
DA A
2003 Fino a € 15.682,68 Oltre € 15.682,68 fino a € 20.910,24 Oltre € 20.910,24
2004 Fino a € 16.075,02 Oltre € 16.075,02 fino a € 21.433,36 Oltre € 21.433,36

 

Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, si richiamano, ancorché brevemente, le norme che riguardano la materia in questione.

  1. L’istituto dell’integrazione al minimo è disciplinato dall’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni.
    Ai sensi del terzo comma del citato art. 6, in caso di concorso di due o più pensioni integrabili al minimo, l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.
    A parità d’importo, se trattasi di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.
    Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l’integrazione compete sulla sola pensione diretta.
    In relazione a quanto sopra, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione sul trattamento di quiescenza a proprio carico, avranno cura di verificare previamente se il titolare sia provvisto di pensione erogata dall’INPS o da altra forma di previdenza esclusiva dell’A.G.O., accertandone, in caso affermativo, l’importo e la decorrenza.
  2. In base al comma 1 del richiamato art. 6, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall’art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e infine dall’art. 2, comma 14, della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1995, l’integrazione al minimo compete:
    1. alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo non superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l’ammontare mensile del trattamento minimo.
    2. alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.
      A tale riguardo, si precisa che a tali soggetti l’integrazione al minimo non può comunque essere attribuita qualora il reddito personale posseduto superi il limite individuale stabilito nel ripetuto punto 1), anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore al limite previsto nel presente punto 2).
      Analogamente, l’integrazione non può essere concessa anche se il reddito personale sia inferiore al primo limite, ma il reddito cumulato superi il secondo.
      Per effetto di quanto previsto dal comma 11 bis del ripetuto art. 6, le limitazioni di cui sopra non si applicano alle pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità) attribuite contemporaneamente a più compartecipi, le quali vengono quindi integrate comunque al minimo, qualunque sia la situazione reddituale dei contitolari.
      Naturalmente tali trattamenti vengono prima integrati al minimo nel loro importo unitariamente considerato e quindi suddivisi tra gli aventi diritto.
      Resta inteso che, qualora per il progressivo venir meno del diritto a pensione degli altri compartecipi, della stessa venga a fruire un unico superstite, il diritto all’integrazione da parte di quest’ultimo torna ad essere disciplinato dalle norme di carattere generale sopra descritte.
  3. Ai fini del diritto alla integrazione rileva il reddito assoggettabile all’IRPEF, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta.
    Ne consegue che non concorrono a formare il reddito suindicato i redditi stessi esenti da IRPEF, quali le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite INAIL; l’indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria; giusta quanto stabilito dal comma 1 bis dell’art. 6, sono altri esclusi dal computo dei redditi valutabili:
    – l’importo della pensione da integrare al minimo;
    – il reddito della casa d’abitazione;
    – le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
    – i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le relative anticipazioni.
    Il reddito, come sopra costituito, che va preso in considerazione, è quello complessivamente conseguito dal pensionato nello stesso anno solare per il quale deve essere attribuita la integrazione. Trattandosi, quindi, necessariamente di situazione reddituale denunciata dal percipiente in via presuntiva, dovrà procedersene alla necessaria verifica in conformità anche a quanto stabilito per il settore privato dall’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    Pertanto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, in sede di concessione del beneficio, che dovrà essere disposto d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti di legge, avranno cura di acquisire preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell’art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, entro il mese di aprile degli anni successivi a quello di liquidazione dell’integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l’anno in corso.

B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici:

Per l’anno 2004 il limite di reddito per la concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici è pari all’importo annuo di € 13.417,68.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, che ammonta, per l’anno 2004, a € 398,66 mensili.

C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2004, in misura pari al 2,44% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2004 delle pensioni di guerra, fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro con circolare n. 380 del 21 novembre 2003. A tal fine il Centro Calcolo INPDAP ha tenuto conto degli importi riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa; detti importi sono stati inseriti in banca dati e possono essere visualizzati attivando il pulsante “tabelle” su Personal Computer.
In esecuzione di tale adempimento sulla rata del mese di gennaio si è provveduto quindi all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.
Si fa da ultimo presente che l’art. 1 della legge 11 agosto 2003, n. 234, recante “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra”, ha aumentato l’importo annuo previsto dalla tabella G allegata al d.P.R. 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

D) Maggiorazioni sociali di cui all’art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all’anno 2003 (definitivi) e 2004 (provvisori):

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2003

1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 5.586,55
Limiti di reddito personale (¹)
€ 5.586,55

Limiti di reddito cumulato (²)
€ 10.253,42

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2003 pari a € 5.227,56 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 358,99.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2003 dell’assegno sociale pari a € 4.666,87.

 

2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 74° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.301,88
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.301,88

Limiti di reddito cumulato (²)
€ 10.968,75

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2003 pari a € 5.227,56 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2003 dell’assegno sociale pari a € 4.666,87.

 

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2004

1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 5.726,31
Limiti di reddito personale (¹)
€ 5.726,31

Limiti di reddito cumulato (²)
€ 10.509,31

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2004 pari a € 5.358,34 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 367,97.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2004 dell’assegno sociale pari a € 4.783,61.

 

2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 74° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.967,35
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.967,35

Limiti di reddito cumulato (²)
€ 11.634,22

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2004 pari a € 5.358,34 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.609,01.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2004 dell’assegno sociale pari a € 4.783,61.

 

L’importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (informative n. 15 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003)ammonterà, per l’anno 2004, a € 535,95.
Si fa da ultimo presente che nel prossimo mese di gennaio ai titolari dei trattamenti pensionistici sarà inviato tramite POSTEL la certificazione fiscale (CUD) relativa ai redditi percepiti nell’anno 2003, in duplice copia.

Si coglie l’occasione per ricordare i requisiti anagrafici e contributivi che i lavoratori pubblici iscritti alle forme pensionistiche esclusive debbono raggiungere per conseguire il diritto a pensione nell’anno 2004 (art.59, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

Requisiti per il diritto Decorrenza della pensione
35 anni di contributi, congiuntamente a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola contribuzione, maturati entro il 30/09/2003 1 gennaio 2004
35 anni di contributi, congiuntamente a 56 anni di età, oppure 37 anni di sola contribuzione, maturati entro il 31/12/2003 1 aprile 2004
35 anni di contributi, congiuntamente a 57 anni di età, maturati entro il 31 marzo 2004, oppure con 38 anni di contributi 1 luglio 2004
35 anni d contributi, congiuntamente a 57 anni di età, maturati entro i 30 giugno 2004, oppure con 38 anni di contributi 1 ottobre 2004

Le finestre suindicate non devono intendersi, come è noto, date fisse.
Si rammenta che in virtù di quanto disposto dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il personale della scuola la cessazione dal servizio, ai fini del trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) venga maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre (data di inizio dell’anno scolastico) o il 1° novembre (data di inizio dell’anno accademico per le Accademie e i Conservatori di Musica) e il 31 dicembre successivo.

Il Dirigente Generale