Circolare INPDAP n.48 del 19/10/2005

Circolare INPDAP n.48 del 19/10/2005

L’INPDAP con la Circolare n. 48, che integralmente di trascrive, ha fornito ulteriori precisazioni e integrazioni per l’applicazione dei benefici relativi alla legge 3 agosto 2004, n. 206.


OGGETTO: Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Legge 3 agosto 2004, n. 206 INTEGRAZIONI

In relazione alle richieste di delucidazioni formulate da alcune sedi provinciali in ordine alla applicazione della legge indicata in oggetto, per la cui attuazione è già stata diramata la circolare n.68 in data 21 dicembre 2004, nel confermare le istruzioni ivi contenute, si forniscono le seguenti precisazioni.

Art.1

Come si evince dal comma 1, destinatari delle disposizioni della legge in commento sono tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, vale a dire coloro che rivestono la qualifica di dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, purché cittadini italiani, nonché i loro familiari superstiti, e coloro che risultano già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge stessa. Nei confronti di quest’ultimi, dovrà procedersi, previa presentazione di apposita istanza, alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

Si precisa che per la vittima il requisito della cittadinanza italiana deve sussistere alla data dell’evento, atteso che la perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (per i dipendenti civili e militari dello Stato) e l’art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (per gli iscritti alle Casse gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza), non comporta la perdita del diritto a pensione.

Al riguardo, si ribadisce che i benefici della legge n. 206/2004 si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961, mentre per gli eventi occorsi fuori del territorio nazionale, le concessione dei benefici in questione è subordinata alla circostanza che gli eventi stessi si siano verificati a decorrere del 1° gennaio 2003.

Art.2

I benefici ex art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, rilevano esclusivamente nei confronti dell’iscritto e della vedova (rectius coniuge superstite) e degli orfani del dante causa, e non anche nei confronti di eventuali altri aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.

Con l’occasione, si ricorda che il beneficio di cui al comma 2 dell’ex art. 2 della richiamata legge n. 336/1970 (passaggio alla qualifica superiore) non è più previsto; infatti, con sentenza n. 34 del 1° dicembre 1995 il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha stabilito che nei confronti dei dipendenti pubblici, destinatari del beneficio ex art. 2, comma 2, ed inquadrati nelle qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312), non è applicabile la norma di legge che attribuiva lo stipendio della qualifica superiore.

In concreto, quindi, spettano soltanto tre aumenti periodici di stipendio o di retribuzione.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa della soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’applicazione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione non è carico dell’Ente, Istituto e Azienda datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente, in quanto la relativa spesa grava sul bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 16 della legge n.206/2004.

Nessuna richiesta, pertanto, deve essere inviata agli Enti/Amministrazioni.

Art.3

L’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, spettante “come è noto” a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento dalla capacità lavorativa, valido sia ai fini del diritto che della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, andrà ad incrementare la anzianità contributiva posseduta dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio e, in ogni caso, non potrà essere computata un’anzianità contributiva superiore a quaranta anni.

Per completezza, si fa presente che il beneficio in questione rileva esclusivamente sulla posizione assicurativa dell’iscritto ovvero del pensionato vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai corrispondenti trattamenti indiretti e ai superstiti.

E’ appena il caso di sottolineare che detta maggiorazione inciderà ai fini del calcolo della pensione a seconda della sua collocazione temporale (cosiddetta quota A, quota B o quota C).

Qualora la pensione sia calcolata con il sistema contributivo puro, il trattamento pensionistico sarà determinato dal prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale maggiorato della ulteriore quota di contribuzione pari a dieci anni. Tale ulteriore quota di contribuzione corrisponderà al 33% della retribuzione pensionabile riferita all’ultimo quinquennio e andrà rivalutata secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In caso di riliquidazione della pensione già attribuita con la maggiorazione dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, la sede dovrà tenere conto, ai fini del pagamento, della data di presentazione della domanda volta ad ottenere detta maggiorazione, dalla quale decorrerà la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428. A tale proposito, si ricorda che la più volte riferita legge n. 206/2004 è entrata in vigore il 26 agosto 2004.

Qualora l’interessato intenda rinunciare al riscatto del corso legale di studi universitari ovvero alla ricongiunzione ex lege n. 29/1979, in quanto la richiesta valutazione diventa ininfluente per effetto dell’aumento figurativo di dieci anni, si ricorda che la rinuncia al riscatto non comporta il venir meno del provvedimento legittimamente adottato, ma consente la sola esclusione della valutazione degli effetti ai fini pensionistici, ne consegue che ciò non comporta alcuna restituzione delle somme pagate a copertura del contributo di riscatto.

L’accesso al trattamento pensionistico di coloro ai quali viene liquidata la pensione ai sensi dell’art. 3, in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, si consegue tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vale a dire al raggiungimento dei requisiti stabiliti dalla tabella D annessa alla citata legge e secondo le cosiddette “finestre di uscita”.

Quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 (esenzione all’IRPEF) deve intendersi nel senso che l’esenzione dall’IRPEF riguarda esclusivamente la sola parte corrispondente all’aumento figurativo dei versamenti contributivi necessari ad accrescere l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto, giusta risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005 dell’Agenzia delle Entrate interessata sull’argomento.

Art.4

Per effetto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 4 della ripetuta legge n. 206/2004, a coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché ai corrispondenti trattamenti indiretti e di reversibilità, la pensione è calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata con l’attribuzione dei benefici dell’art. 2 della legge n. 336/1970; soltanto detti trattamenti pensionistici (e non anche quelli liquidati ai sensi del precedente art. 3) non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

In considerazione del rinvio operato dal legislatore dell’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, si ribadisce che le pensioni de quibus non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

IL DIRETTORE GENERALE