Circolare del Ministero della Difesa del 4/03/2003

Circolare del Ministero della Difesa del 4/03/2003

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, con la circolare che di seguito si trascrive, ha di fatto modificato il criterio della concessione dei sei scatti di cui all’art. 4 del DL.165/97


OGGETTO: Modalità di liquidazione sulla pensione dei sei aumenti periodici ex art.4, 1° comma, del D.L.vo n. 165/97.

1. L’art.4 del D.L.vo n.165/97, nello stabilire che i sei scatti ” sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.”, ha di fatto modificato – nei confronti del personale collocato in congedo successivamente al 1° gennaio 1998 – il criterio di liquidazione degli stessi sulla pensione.

2. L’aver sottratto il miglioramento economico agli effetti depauperativi della “media” (sottostante alla quantificazione della quota B di pensione) ha però comportato che lo stesso non può essere maggiorato del 18% : secondo quanto affermato dalla Corte dei conti – Ufficio Controllo Pensioni Militari -l’emolumento, qualificandosi come un assegno avente natura autonoma, non può essere soggetto ad incremento. Il 2° comma dell’art.16 della legge n.177/76 esclude infatti la maggiorazione di qualsiasi altro assegno se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. In buona sostanza l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A e B precedentemente determinate senza tener conto, ovviamente, del beneficio stesso.

3. All’orientamento della Corte, avuto riguardo alla formulazione del citato art.4, 1° comma, del D.L.vo n.165, l’Amministrazione si è adeguata dal momento che il beneficio, in effetti, si caratterizza come un elemento separato dallo stipendio.

4. Ma proprio l’analisi del dettato normativo ha formato il convincimento che nei casi in cui, per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n.503/92, il beneficio in parola possa essere liquidato secondo la pregressa metodologia (il miglioramento economico, considerato quale unicum con lo stipendio, è assoggettato alla maggiorazione del 18%).

5. Tale condizione – dopo il 1° gennaio 1998 – si realizza nei confronti del personale militare che alla data del 31.12.1992 ha maturato la massima anzianità prevista dall’ordinamento di appartenenza ed il cui trattamento pensionistico viene perciò determinato esclusivamente sulla base degli emolumenti spettanti all’atto della cessazione dal servizio.

6. Appare evidente che per considerare certo tale criterio era necessario acquisire preliminarmente l’avviso di concordanza da parte della Corte dei conti cui è stata prospettata la questione con l’invio di un provvedimento “pilota” accompagnato da una nota esplicativa.

7. Detto provvedimento è stato recentemente restituito completo degli estremi di registrazione talchè, nel considerare ormai applicabile il principio a tutte le situazioni analoghe, si realizza la condizione per fornire agli Enti preposti alla determinazione della pensione le conseguenti istruzioni.

8. A tale proposito l’Ente di ultimo servizio vorrà provvedere – relativamente al personale militare cessato successivamente al 1° gennaio 1998 ed in possesso alla data del 31.12.1992 della massima anzianità contributiva – alla rideterminazione del trattamento provvisorio applicando la maggiorazione del 18% sull’importo relativo ai “sei scatti”. Il nuovo atto dispositivo dovrà essere quindi trasmesso all’Ente amministrativo gestore della pensione provvisoria che provvederà a regolarizzare la partita con il pagamento delle somme spettanti a titolo di conguaglio e, per le posizioni pensionistiche già trasferite all’INPDAP, ad interessare la competente sede provinciale ai fini dell’aggiornamento.

Il Direttore Generale