Benefici pensionistici in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere – Precisazioni

Benefici pensionistici in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere – Precisazioni

(nota del Presidente Valentino Cidda)


Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
(legge n. 206/2004 integrata dalla legge n. 296/2006 – artt. 792 – 794 – 795 – 1270)

DESTINATARI

Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206/2004 la generalità dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti (e loro familiari superstiti), in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento che abbiano subito un’invalidità permanente per effetto di:

  • eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961;
  • eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale dal 1° gennaio 2003.

I benefici di cui all’oggetto sono stati estesi, per effetto dell’art. 1, comma 1270 della finanziaria per il corrente anno, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica, avvenuto nel 1980, ed ai superstiti delle vittime delle azioni della banda malavitosa nota come Uno bianca.
Per queste due fattispecie i benefici decorrono dal 1° gennaio 2007, previo rilascio di apposita certificazione da parte della competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (si veda, a questo proposito, “Documentazione da allegare”).
Per quanto concerne gli apolidi e cittadini stranieri (siano essi cittadini della UE o cittadini non comunitari), la Direttiva ministeriale ha chiarito che sono anch’essi interessati ai benefici previsti dalla legge n. 206/2004 a condizione che:

  • l’evento lesivo si realizzi sul territorio nazionale;
  • il soggetto straniero ed i suoi familiari siano titolari, al momento dell’evento, o anche successivamente, di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.

 

BENEFICI PER INVALIDITÀ PERMANENTE

I commi 794 e 795 dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007 hanno modificato l’art. 3 della legge n. 206/2004 riconoscendo, rispetto al passato, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto od altro trattamento equipollente, a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
Rispetto al passato, pertanto, con la citata legge finanziaria è stato riconosciuto a tutte le vittime degli eventi terroristici il beneficio della maggiorazione dei 10 anni indipendentemente dal grado di invalidità riportato e non ai soli soggetti che avevano riportato un grado di invalidità inferiore all’80 per cento.
A questo proposito la direttiva ministeriale ha chiarito che la maggiorazione in parola sia da attribuire anche al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, della vittima, o, in loro mancanza, ai genitori sui loro trattamenti diretti indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico da parte di questi ultimi.
La maggiorazione è attribuita fino a concorrenza con la massima anzianità contributiva valutabile nel Fondo/Gestione nel quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Benefici per invalidità permanente pari o superiore all’80%
Rispetto alla restante platea di beneficiari, coloro i quali hanno subito un’invalidità pari o superiore all’80% sono equiparati ai grandi invalidi di guerra ed hanno diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dal lavoratore al momento dell’evento terroristico e rideterminata secondo i criteri previsti per coloro che sono già titolari di pensione.
Anche in questo caso, come per la precedente fattispecie, l’anzianità contributiva, già maturata dagli interessati al momento dell’evento terroristico dovrà essere incrementata di 10 anni figurativi.
Tale trattamento viene concesso ed erogato dietro presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.

Benefici per invalidità permanente non inferiore al 25%
(art. 4, comma 2/bis) Sempre la finanziaria per il 2007 ha introdotto, con il comma 792, una norma speciale che integra l’art. 4 della legge n. 206/2004 prevedendo un particolare regime di calcolo per coloro i quali hanno proseguito l’attività lavorativa (anche se l’evento sia accaduto ante 26/8/2004 – data di entrata in vigore della legge n. 206) a condizione che abbiano avuto il riconoscimento di un’invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa (inclusi i casi di revisione o prima valutazione e di rivalutazione dell’invalidità con percentuale che tenga anche conto del riconoscimento del danno biologico e morale).
Al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (40 anni), compresi gli anni di contribuzione figurativa, la misura del trattamento pensionistico è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata con l’applicazione dei benefici ex art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni

DOPPIA ANNUALITA’

L’INPS, con indicazioni a suo tempo fornite (l’INPDAP non si era espressa al riguardo), aveva asserito che la doppia annualità doveva essere attribuita ai soli superstiti delle vittime di atti di terrorismo che al momento del decesso, ancorché fosse avvenuto successivamente all’evento terroristico stesso, fossero già titolari di pensione. L’Istituto previdenziale torna oggi sui propri passi a seguito di quanto esplicitato nella Direttiva del Ministero la quale ha espressamente stabilito che “non rileva al fine dell’individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. E’ dunque ininfluente al fine dell’applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto a pensione di reversibilità o di pensione indiretta.”
Peraltro, proprio in questa chiave ed in considerazione di far scaturire dall’applicazione dell’art. 5, comma 4 un beneficio tangibile, la doppia annualità va attribuita prendendo a riferimento l’importo del trattamento pensionistico alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206 (1/9/2004).
Considerato, inoltre, che il chiaro intento del Legislatore è stato quello di fornire un adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, nonché ai loro familiari, il beneficio viene concesso anche a coloro che, pur compartecipi del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima hanno perso, alla data di entrata in vigore della legge n. 206, tale titolarità. In questo caso si prende a riferimento l’importo della pensione percepita al momento della perdita del diritto.

REGIME FISCALE DELLA PENSIONE

Per quanto attiene il trattamento fiscale al quale assoggettare le pensioni così liquidate, con il riconoscimento della contribuzione figurativa, come espressamente esplicitato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato chiarito che l’importo complessivo della pensione è esente da IRPEF e non la sola quota parte riferita alla maggiorazione (come inizialmente previsto):

Parere dell’Agenzia delle Entrate:
La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti” (art. 1, comma1).
L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, compete l’esenzione dall’IRPEF sull’intera pensione.
Con particolare riferimento al caso di specie, è opportuno richiamare l’art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 206 del 2004, ai sensi del quale le indennità, erogate a seguito del riconoscimento dei benefici ivi previsti, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
Al riguardo, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007 in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi ha precisato che l’agevolazione fiscale, di cui all’art.8, comma 2, sopra citato, è applicabile anche ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti, ed ha ulteriormente specificato che l’esenzione dall’IRPEF si intende riferita esclusivamente alla quota parte del Tfr o di altro trattamento equipollente erogato in attuazione dei benefici riconosciuti dalla norme speciali contenute nella legge n. 204 del 2006.
Con riferimento al quesito posto dall’ente istante, si ritiene che l’interpretazione fornita dalla Direttiva sopra citata torni applicabile anche alla liquidazione del Tfs.
Infatti, per indennità equipollenti al Tfr si intendono quelle indennità, comunque denominate (indennità di buonuscita, Tfs, indennità premio di servizio), commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore pubblico (pubblico impiego) e corrisposte alla cessazione dei medesimi.
Come chiarito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio, l’esenzione dall’IRPEF non riguarda l’intera liquidazione del Tfs ma esclusivamente la quota del Tfs erogato dall’Inpdap in attuazione delle norme speciali previste dalla legge n. 206 del 2004.

RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(applicazione benefici ex combattenti)

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a chiunque abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani (non anche nei confronti di eventuali altri aventi diritto alla pensione di reversibilità), ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o di altro trattamento equiparato, ha diritto all’applicazione dei benefici economici previsti dall’art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni ossia tre aumenti periodici di stipendio, oppure, a loro richiesta, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
Nel comparto pubblico la legge n. 336/70, art. 2 esplica i suoi effetti solo per la concessione di tre aumenti periodici di stipendio (salvo per i comparti la cui contrattazione prevede ancora le qualifiche anziché i livelli), in quanto il passaggio alla qualifica superiore è stato, nel tempo, disapplicato per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato.
Nel comparto privato, al contrario, visto che la norma, come giustamente afferma l’INPS, è “… ritagliata sulle regole di calcolo all’epoca vigenti nei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici …” cosa, questa, che se applicata al privato determinerebbe una sostanziale elusione del beneficio, stabilisce quanto segue.
“… La retribuzione pensionabile dei beneficiari delle disposizioni dell’articolo 2 deve essere incrementata della percentuale corrispondente ai tre aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio. A favore di coloro che, invece, scelgono il riconoscimento della qualifica superiore la retribuzione pensionabile dovrà essere aumentata della percentuale di incremento tra la retribuzione della qualifica superiore e la retribuzione della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre al momento del pensionamento.
Si anticipa, peraltro, che la modalità di rideterminazione della retribuzione pensionabile appena illustrata va utilizzata per coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore al 25%, ovvero per coloro la cui invalidità è compresa tra il 25% e il 79% e non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva riconoscibile.”.
Tale beneficio spetta anche ai soggetti pensionati (la riliquidazione della pensione sarà calcolata con riferimento alla retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
La norma fa, comunque, salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI NEL TEMPO

È previsto che ai pensionati vittime delle stragi ed ai loro superstiti, spetti l’adeguamento costante dell’importo della pensione in godimento al corrispondente trattamento economico del lavoratore in attività che abbia la stessa posizione economica e pari anzianità.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione dovrà essere allegata documentazione probante identificata nella certificazione emessa dalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo (competenti in base alla residenza del soggetto), cui l’interessato deve rivolgersi, ai sensi dell’art. 19 del DPR. n. 510/99. La certificazione, per avere validità nell’attribuzione del beneficio in trattazione, dovrà riportare:

  • la data e il luogo dell’atto criminoso e dell’eventuale decesso;
  • in caso di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l’hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità
  • in considerazione della particolarità dei casi in esame, gli Enti previdenziali ritengono sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.

La certificazione così ottenuta dovrà, poi, essere allegata all’istanza da presentare all’ente previdenziale di riferimento per conseguire la pensione comprensiva della maggiorazione.
Precisiamo che la documentazione di cui sopra non deve essere presentata (come disposto sia dall’INPS che dall’INPDAP), qualora gli elementi necessari per l’applicazione della normativa risultino già in possesso dell’Ente previdenziale, da precedenti comunicazioni presenti agli atti.
Nel caso in cui il beneficio sia richiesto dal coniuge, quest’ultimo dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico dovranno, invece, allegare alla domanda, unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un’autodichiarazione secondo la quale non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico.

TERMINI E MODALITA’

La richiesta per ottenere i benefici dovrà essere presentata alle SAP INPS competenti (per i lavoratori del settore privato), compilando il modulo di vecchiaia o di ricostituzione predisposto dall’Istituto, mentre il personale del pubblico impiego dovrà presentare la richiesta alle D.P. INPDAP, compilando il modulo DI DOMANDA PREVISTO. Coloro che sono iscritti agli altri Enti Previdenziali, dovranno presentare la richiesta ai relativi Enti (Enpals, Ipost, ecc.).
Le decorrenze delle prestazioni da liquidare in favore di vittime di atti terroristici verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva (aumento figurativo dei 10 anni di contribuzione), non possono essere anteriori al 1° settembre 2004.
Per i soggetti già pensionati saranno le Sedi previdenziali a provvedere d’ufficio alla riliquidazione delle pensioni non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo; la pensione dovrà, così, essere ricalcolata dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dall’1/9/2004. Le procedure per il riconoscimento delle infermità e per il ricalcalo delle pensioni, devono essere concluse entro 4 mesi dalla data di presentazione della domanda.

PRECISAZIONE

Nelle circolari che seguono si precisa, che il Legislatore ha ampliato le modalità di tutela ponendo altresì a carico dello Stato i costi relativi a:

  • superstiti delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu (Congo) in data 11.11.1961: l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge n. 206/2004 è assicurata dalla norma speciale di cui all’art. 1 della legge n. 91/2006;
  • assistenza psicologica e riconoscendo loro l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
  • diritto all’assistenza processuale ed è stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime in ogni procedimento giurisdizionale.

 

Vittime del dovere

Si ricorda che l’ultimo intervento legislativo mirato alla tutela di tali soggetti risale allo scorso anno quando venne pubblicato il DPR. 7 luglio 2006, n. 243 recante “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.” Nel collegato alla Finanziaria 2008 attualmente in discussione in Parlamento, è stata prevista l’estensione dei benefici previsti dalla legge n. 206/2004, come trattati al precedente punto 1, anche alle vittime del dovere