Allegato Circolare INPDAP n.30/2007

Allegato Circolare INPDAP n.30/2007

OGGETTO: Legge 3 agosto 2004, n. 206 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) come modificata dai commi 792, 794, 795 e 1270 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni per l’uniforme applicazione della norme indicate in oggetto. La presente sostituisce le precedenti direttive fornite con le note operative n. 3 e n. 11, rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio c.a., ed integra e riepiloga, per gli aspetti oggetto della novella legislativa, quanto contenuto nelle circolari n. 68 del 21.12.2004 e n. 48 del 19.10.2005; è stata inoltre elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007. La richiamata direttiva ha inteso fornire interpretazione autentica a taluni aspetti alle disposizioni in commento che avevano ingenerato dubbi interpretativi nelle Amministrazioni competenti, conseguendo, in tal modo, una attuazione omogenea delle norme in questione.

Art.1

Destinatari delle disposizioni della legge in esame sono i cittadini italiani, vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, e i loro familiari superstiti. Sono destinatari della legge anche i cittadini stranieri e apolidi (sia appartenenti all’Unione europea sia extracomunitari), e i loro familiari, per fatti avvenuti sul territorio italiano per i quali, tuttavia, i benefici di previdenza e quiescenza potranno essere riconosciuti solo a condizione che gli stessi siano, siano stati o saranno iscritti presso una Cassa gestita dall’Istituto.
I benefici della legge n. 206/2004 si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961, mentre per gli eventi occorsi fuori del territorio nazionale la concessione dei benefici in questione è subordinata alla circostanza che gli eventi stessi si siano verificati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Per i superstiti delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu (Congo) in data 11.11.1961, l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge in commento è stata assicurata dalla norma speciale di cui all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 91.
Il comma 1-bis, aggiunto dal comma 1270 della legge finanziaria 2007, ha ampliato i destinatari dei benefici contemplati dalla più volte citata legge n. 206/2004, in quanto gli stessi benefici sono stati estesi, alle medesime condizioni, ai familiari delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 nonché ai familiari ed ai superstiti delle vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”.
Per questi ultimi i benefici decorrono dal 1° gennaio 2007 e l’attribuzione degli stessi è subordinata al rilascio dell’apposita certificazione da parte della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo che attesti che il soggetto è vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Art.2

Detto articolo stabilisce che coloro che subiscono o hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, all’applicazione dei benefici ex art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. Hanno altresì diritto al beneficio, anche sulle prestazioni pensionistiche derivanti dalla propria attività lavorativa, il coniuge e i figli, per i quali il beneficio stesso è attribuito con riferimento allo stipendio spettante all’atto della cessazione.
Si precisa che i suddetti benefici, in applicazione del ripetuto art. 2 della legge n. 336/1970, competono anche a coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente al 26 agosto 2004 (art. 2, commi 1 e 2), data di entrata in vigore della legge n. 206/2004. La rideterminazione dei trattamenti pensionistici già liquidati resta di competenza del soggetto che ha emanato l’originario provvedimento di pensione. Si fa presente che il beneficio economico è comunque attribuito dal 26 agosto 2004.
Nel caso in cui il riconoscimento di detti benefici sia di competenza delle sedi INPDAP, lo stesso è subordinato alla acquisizione della documentazione attestante il riconoscimento di vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice (certificazione rilasciata dal competente Ufficio Territoriale del Governo).
Si ricorda che per quanto concerne gli iscritti alle Casse gestite dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’applicazione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione non è a carico dell’Ente, Istituto o Azienda datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente, in quanto la relativa spesa grava sul bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 16 della riferita legge n. 206/2004.
Nessuna richiesta, pertanto, deve essere inviata agli Enti/Amministrazioni.

Art.3

I commi 794 e 795 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 hanno modificato l’originario art. 3 della ripetuta legge n. 206/2004, riconoscendo un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007, spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, ed in mancanza, ai genitori.
Atteso che l’attribuzione della maggiorazione compete indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa dei destinatari al verificarsi dell’evento terroristico, ne consegue che il beneficio in questione deve essere riconosciuto tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’atto terroristico.
L’aumento di dieci anni di contribuzione figurativa deve altresì essere riconosciuto alle vittime già in quiescenza al momento dell’atto terroristico: il trattamento pensionistico già attribuito deve conseguentemente essere riliquidato.
La più volte citata direttiva del PCM ha inoltre dato definitiva soluzione alla problematica concernente il trattamento fiscale al quale assoggettare le pensioni liquidate con il riconoscimento della contribuzione figurativa, nel senso che è esente da IRPEF l’importo complessivo delle pensioni della specie e non la sola quota parte riferita alla maggiorazione.
Deve pertanto considerarsi superato il parere dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005. E’ appena il caso di precisare che l’esenzione da IRPEF dei suindicati trattamenti decorre dalla rata di settembre 2004.
Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le sedi provinciali dovranno provvedere d’ufficio alla riliquidazione della pensione previa acquisizione dell’apposita certificazione da parte della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo che attesti che il soggetto è vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Si ripete che non deve essere richiesta alcuna ulteriore documentazione, qualora detta circostanza (condizione “di vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) risulti da precedenti comunicazioni già acquisite agli atti. La riliquidazione dovrà essere eseguita ricalcolando la pensione dalla decorrenza originaria ma con attribuzione degli effetti economici solo a partire dal 1 gennaio 2007.
Per quanto riguarda il coniuge si sottolinea che ha diritto all’aumento figurativo colui che sia coniugato alla data dell’evento terroristico, ancorché in seguito sia intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre non ha diritto a detto beneficio il secondo coniuge il cui matrimonio sia stato contratto successivamente all’evento terroristico.
I genitori possono beneficiare dell’aumento figurativo solo nel caso che non ci siano coniuge o figli.
Detta maggiorazione, sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, va ad incrementare l’anzianità contributiva relativa all’ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
La maggiorazione in questione è invece attribuita, nel caso di pensione calcolata con il sistema totalmente contributivo, utilizzando i criteri già previsti per l’accredito figurativo della pensione individuati dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In particolare, il trattamento pensionistico sarà determinato dal prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale maggiorato dell’ulteriore quota di contribuzione spettante a titolo di beneficio e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’interessato (57 anni di età qualora l’iscritto abbia un’età inferiore).
Tale ulteriore quota di contribuzione corrisponderà al 33% (attuale aliquota di computo) della retribuzione media annua percepita in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione; in mancanza, si deve fare riferimento alla retribuzione media annua percepita in costanza di lavoro nell’anno solare immediatamente precedente. Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.4

L’articolo in commento dispone quanto segue:
– equipara coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ai grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e riconosce agli stessi il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione integralmente percepita dall’avente diritto, rideterminata con le maggiorazioni di cui all’art. 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, e con l’aumento figurativo di cui al precedente art. 3, comma 1, con l’avvertenza che l’anzianità contributiva massima riconoscibile non può comunque eccedere 40 anni di servizio. L’equiparazione ai grandi invalidi di guerra, previo accertamento sanitario circa la ascrivibilità a categoria di pensione, comporta l’applicazione, relativamente ai civili, dei benefici della legge 27 dicembre 2002, n. 288 vale a dire la corresponsione di un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare esente da imposte e corrisposto per dodici mensilità;
– prevede che il medesimo calcolo previsto per la pensione diretta (“calcolata in base all’ultima retribuzione integralmente percepita dall’avente diritto e rideterminata con l’applicazione dei benefici ex legge n. 336/1970”), si applica alle pensioni ai superstiti, sia indirette che di reversibilità. Nel caso di più contitolari la ripartizione della pensione spettante va effettuata applicando in via analogica le percentuali di ripartizione previste per le pensioni indirette e di reversibilità. Se viene meno uno dei contitolari (per perdita del diritto o per decesso) la pensione in pagamento è ripartita con espansione della quota di contitolarità a favore del soggetto che ha quella più elevata ovvero è attribuita in parti uguali qualora non vi siano beneficiari con quote diverse.
La legge in commento ha altresì stabilito che le stesse non sono decurtabili ad ogni effetto di legge (ad esempio non si applicano le riduzioni di cui alla tabella F annessa alla legge n. 335/1995, le norme che prevedono contributi di solidarietà, etc.);
– il comma 4 dell’articolo in esame ribadisce l’esenzione totale dall’IRPEF delle pensioni di reversibilità e di quelle d’invalidità concernenti le invalidità pari o superiori all’80% (cfr. l’informativa n. 837/M del 5 maggio 1999).

Alla detassazione e alla revoca di eventuali riduzioni effettuate in applicazione della tabella F dei trattamenti pensionistici della specie, devono provvedere d’ufficio le sedi INPDAP: l’istanza degli interessati ha carattere esclusivamente sollecitatorio. Si ricorda che dell’avvenuta detassazione deve essere reso edotto il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’INPS, per i conseguenti adempimenti.
Con le modifiche introdotte dai commi 794 e 795 della legge n. 296/2006 all’articolo 3 della ripetuta legge n. 206/2004, anche sui trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’articolo 4 della legge in commento deve essere riconosciuto l’incremento dell’anzianità contributiva, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, pari a dieci anni.
Sulle pensioni calcolate con il metodo retributivo o misto, il predetto riconoscimento figurativo va ad incrementare l’anzianità contributiva relativa all’ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il comma 2-bis, inoltre, inserito nell’articolo in questione dal comma 792 della legge finanziaria 2007, stabilisce un particolare regime di calcolo per i soggetti che hanno proseguito l’attività lavorativa (ancorché l’evento dannoso sia avvenuto prima del 26 agosto 2004 – data di entrata in vigore della legge 206/2004) a condizione che essi abbiano avuto il riconoscimento di una invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa (inclusi i casi di revisione o prima valutazione e di rivalutazione dell’invalidità con percentuale che tenga anche conto del riconoscimento del danno biologico e morale): al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (40 anni), compresi gli anni di contribuzione figurativa, la misura del trattamento pensionistico è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata con l’applicazione dei benefici ex art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni.
Anche le pensioni indirette e di reversibilità che derivino da una pensione liquidata ai sensi del comma 2-bis non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e sono esenti da IRPEF.

Art.5

Ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti individuati dall’art. 5 comma 3, sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso (comma quarto). La doppia annualità va attribuita prendendo a riferimento l’importo del trattamento pensionistico in pagamento alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Detto importo spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi ed a carico, ed è comunicato dalla sede INPDAP che amministra la relativa partita di pensione di reversibilità alla competente Amministrazione (che ha attribuito lo speciale assegno vitalizio) per la conseguente attività di liquidazione e pagamento, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2 e 15 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, a istanza di parte ovvero su richiesta dell’Amministrazione stessa.
Si fa presente che il beneficio in questione spetta anche a coloro che, pur essendo compartecipi del trattamento di reversibilità al momento della morte del dante causa, abbiano perso successivamente il diritto a detto trattamento alla data della entrata in vigore della legge n. 206/2004 (ovvero al 1° gennaio 2007 per le vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e/o delle vittime e loro superstiti della c.d. “banda della Uno bianca”). In questo caso si deve prendere a riferimento l’importo della pensione in pagamento al momento della perdita del diritto.

Art.7

La disposizione contenuta nell’articolo in esame prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
Resta inteso che la riliquidazione dei trattamenti pensionistici è di competenza del soggetto che ha emanato l’originario provvedimento di pensione.
Si sottolinea che ai sensi dell’art. 14 il ricalcolo delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, deve essere conclusa entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente. Si ricorda che, ai fini del pagamento, in sede di applicazione dei provvedimenti della specie dovrà essere indicato “M” nel campo perequazione della maschera 20 come da manuale operativo relativo alle procedure online.
In considerazione del termine sopra ricordato (quattro mesi), stabilito dal citato art. 14 per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge stessa sui provvedimenti di concessione e/o rideterminazione della pensione, in caso di ritardo, dovrà essere indicato il dies a quo dal quale far decorrere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
I trattamenti diretti liquidati a favore dei familiari delle vittime, indicati nell’art. 3 della legge n. 206/2004, come novellato dal comma 795 della legge n. 296/2006, sono altresì riguardati dall’adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità. Si fa riserva di fornire successivamente le istruzioni per la liquidazio
ne del trattamento di fine servizio e di fine rapporto e di eventuali indennità equipollenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppina SANTIAPICHI