Certificazione inerente alla legge 104/92
I Grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati (gli Invalidi per Servizio) non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati (gli invalidi per Servizio) sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge.
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.