Ricorsi per doppia indennita’ integrativa speciale
Ricorso per doppia indennità integrativa speciale
Alla luce delle sentenze delle Corte dei Conti e delle Ordinanze della Corte Costituzionale che di seguito si trascrivono, invitiamo gli invalidi e non che ancora non lo avessero fatto, ad inoltrare, tramite le Sezioni, istanza all’INPDAP o alla ex Direzione dei Tesoro per il riconoscimento della doppia Indennità Integrativa Speciale.
- Sentenza 22.12.1989 n.566, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, 50 comma, DPR 29.12.1993, n.1092, con la seguente motivazione: “in quanto non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione della indennità integrativa”;
- Sentenza 29.04.1992, n. 204, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, lo comma, I. 21.12.1978, n.843 e dell’art. 15 D.L. 30.12.1979 n. 663 (convertito nella legge 29.02.1980, n.33) nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale;
- Sentenza 27.5,1992 n. 232, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 9711 DPR n.1092173 nella parte in cui tale articolo non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità al titolare di pensione che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di Amministrazioni pubbliche o di enti pubblici;
- Ordinanza 23.12.1998 n. 438, con cui la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n.324, è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l’art. 99, 20 e 50 comma, DPR 1092 dei 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993);
- Sentenza n. 2132/99, con cui la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Marche – ha riconosciuto che, a seguito della predetta ordinanza n. 438198, spettano l’i.i.s. e la tredicesima mensilità nel caso di contemporanea titolarità di pensione e prestazione di opera retribuita;
- Sentenza n. 140/99/C, con cui la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, ha riconosciuto che, a seguito della predetta ordinanza 438198, compete la duplice erogazione della I.I.S. su due trattamenti pensionistici; poiché a tutt’oggi il legislatore non ha provveduto a fissare il limite dello stipendio al di sopra dei quale opererebbe il divieto di cumulo dell’i.i.s”.;
- Ordinanza n. 517/2000, con cui la Corte Costituzionale, a conferma di precedenti decisioni, ha definitivamente stabilito che non esiste alcun divieto generalizzato di cumulo tra più indennità integrative speciali, ormai espunto dall’ordinamento giuridico.
La domanda, come da facsimili allegati, deve essere inoltrata al più presto alle Amministrazioni sopra indicate onde evitare termini prescrizionali o emanazione di provvedimenti legislativi che indichino i termini dei diritto.
In caso di risposta negativa da parte dell’Amministrazione, è necessario inoltrare ricorso alla Corte dei Conti Giurisdizionale, come da facsimili allegati. Se l’Amministrazione non risponde, il ricorso deve essere presentato dopo trenta giorni dall’inoltro della domanda per silenzio rifiuto.
Il ricorso deve essere notificato tramite l’Ufficiale Giudiziario a tutti gli organi interessati.