No a pensioni dimezzate alle vedove INPDAP
No a pensioni dimezzate alle vedove INPDAP
Continuiamo con i ricorsi
Una questione che ci sta particolarmente a cuore è quella della pensione di reversibilità spettante alle vedove, il cui marito fosse titolare di pensione da prima del 31 dicembre 1994.
Qualche tempo addietro era sorto, infatti, un importante problema interpretativo, precisamente se la pensione di reversibilità del vedova/o vada liquidata secondo i criteri e l’aliquota percentuale di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure se essa vada liquidata ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (norma più favorevole), cioè con iis in misura intera e 50% della pensione base.
La differenza è concretamente assai rilevante, posto che a seconda che si aderisca all’una o all’altra delle due interpretazioni, la misura della pensione cambia in misura significativa (300 euro circa al mese).
La nostra tesi è sempre stata che in ipotesi di decesso del titolare di pensione diretta, liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato, contrariamente a questo sostenuto dall’Amministrazione, né implicitamente né tanto meno esplicitamente il richiamato comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994 .
Questa tesi, dopo molti ricorsi, era ormai stata accolta dalla Corte dei Conti, a tutti i livelli, cioè dalle varie sezioni regionali e dalle Sezioni Centrali di Roma.
Purtroppo, però, la finanziaria 2007 ci ha tagliato le gambe (con i commi 774,775 e 776 dell’art. 1) abrogando l’art. 15, comma 5, della legge 724/1994 (confermando così la Tesi dell’Amministrazione)
In base ad un calcolo approssimativo l’abbattimento della pensione è di circa 200/300 euro al mese.
Recentemente è stata investita la Corte Costituzionale (dalla Corte dei Conti siciliana) sulla legittimità di tali commi, dobbiamo pertanto attendere che si pronunci in proposito. Consigliamo comunque, nelle more, di continuare a presentare le istanze in via amministrativa all’Amministrazione per interrompere eventuali prescrizioni.
E’ chiaro, però, che il problema a questo punto diventa di natura legislativa e quindi politica, perché è stato l’attuale Governo che ha introdotto la norma sfavorevole e dunque, verosimilmente, solo cambiando la norme si potrà sperare di tornare ad avere giustizia.
A questo proposito ci è noto che in data 18.4.2007 presso la Commissione lavoro della Camera è iniziato l’esame della proposta di legge dell’On. La Morte (AN) volta a superare le iniquità determinate dalla legge finanziaria 2007.
Tale proposta accoglierebbe l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile che vuole l’IIS intera quota parte.
Auspichiamo che a livello centrale sia compiuto ogni sforzo affinché i diritti delle vedove siano tutelati nella misura maggiore possibile.
Allo stato dei fatti non possiamo che assicurarvi il nostro interessamento e la nostra costante attenzione sulla materia.
Si allega il Facsimile della domanda per l’interruzione dei termini prescrizionali