Sentenza n. 123 anno 2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Liguria

Sentenza n. 123 anno 2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Liguria

Una ennesima sentenza a favore di vedove i cui coniugi, già titolari di pensione, sono deceduti dopo il 15/8/95

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai magistrati:
Dott. Tommaso Salamone    Presidente f. f.
Dott. Maria Riolo     Consigliere, relatore
Dott. Paolo Maria Cominelli     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio cautelare promosso da Z. B., nata il … a …, contestualmente al ricorso iscritto al n. 14579 del registro di Segreteria, avverso l’I.N.P.D.A.P. di La Spezia

Uditi, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004, il relatore Maria Riolo; il rappresentante dell’I.N.P.D.A.P. Dott.ssa Paola Martini.

Ritenuto in

FATTO

Nei confronti della ricorrente, l’I.N.P.D.A.P. di La Spezia, con atto del 26/4/2002, ha provveduto a liquidare, a decorrere dall’1/4/2002 trattamento pensionistico di reversibilità sulla pensione di cui era in godimento il marito T. A., cessato dal servizio dal 5/1/1982 e deceduto il 5/3/2002.

Il trattamento di reversibilità è stato determinato nella misura del 60% della pensione e dell’indennità integrativa speciale di cui era in godimento il dante causa, in applicazione della disciplina vigente nell’ambito dell’Assicurazione generale obbligatoria, con riferimento al disposto dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

La ricorrente, in via cautelare, ha chiesto al Collegio di intimare alla convenuta amministrazione la liquidazione della pensione nella misura che scaturisce dall’applicazione dell’art. 15, comma 5°, della legge n. 724/1994.

L’I.N.P.D.A.P. sede di Genova si è costituito in giudizio con memoria prodotta il 24/1/2004 e, nel fare presente di avere operato secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 41 della legge 31 agosto 1995 n. 335, ha chiesto il rigetto del ricorso. L’Amministrazione, inoltre, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/2002.

In camera di consiglio il rappresentante dell’Amministrazione ha insistito come in atti.

Considerato in

DIRITTO

La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità liquidato in base ai criteri derivanti dall’applicazione della legge 8 agosto 1995 n. 335, ha chiesto, in via cautelare, l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera in considerazione del fatto che la corrispondente pensione diretta è stata liquidata anteriormente all’1/1/1995.

Il Collegio, attesa la manifesta fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ritiene che ricorrono i presupposti di cui all’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, per potere emettere, nell’odierna camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione in “forma semplificata”

Si tratta, infatti, di questione sulla quale esiste ormai unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale nel senso favorevole alla parte ricorrente.

La fattispecie rientra nella previsione dell’art. 15, comma 5°, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Al riguardo non può condividersi, la tesi dell’Amministrazione secondo la quale la disposizione in argomento sarebbe stata tacitamente abrogata dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Il disposto dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 è compatibile con l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, trattandosi di due discipline che hanno un ambito operativo distinto sotto il profilo temporale. (Sez. Giurisdiz. Liguria sent. n. 820 del 25 agosto 1999 e sent. n. 204 del 19 maggio 2000).

Siffatto orientamento è stato confermato dal giudice di secondo grado (Cfr. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale: sent. n. 90 del 24/4/2001; sent. n. 239 del 26/9/2001; n. 5 dell’8/1/2002) ed avvalorato dall’autorevole interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, da ultimo investite della relativa questione di massima (Cfr.: SS.RR. sent. n. 8 del 17/4/2002).

In particolare, le SS.RR. hanno considerato due distinti aspetti riguardanti l’applicazione dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724

Sull’individuazione dell’ambito temporale di applicabilità di tale disposizione le Sezioni hanno osservato che, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo logico sistematico, le pensioni di reversibilità sottoposte alla disciplina transitoria sono quelle collegate a pensioni dirette liquidate entro il 31/12/1994, senza alcuna distinzione tra pensioni di reversibilità liquidate prima o dopo l’anzidetta data.

Quanto al rapporto tra l’art. 15, comma 5 della legge n. 724 e l’art. 1, comma 41, della legge n. 335, rapporto considerabile solo a far tempo dall’entrata in vigore di quest’ultima legge (17/8/1995), le Sezioni hanno condiviso l’interpretazione seguita dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ossia quella della compatibilità della norma precedente con quella successiva, ed hanno escluso anche che la seconda norma abbia attuato un’abrogazione della normativa precedente per regolazione dell’intera materia ai sensi dell’ultima parte dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nel rilievo della non omogeneità delle norme poste a raffronto. Le Sezioni Riunite, inoltre, hanno evidenziato che risponde ad un criterio di ragionevolezza la distinta considerazione del legislatore per le pensioni di reversibilità connesse a trattamenti diretti caratterizzati da basi pensionabili per le quali hanno operato criteri di determinazione diversi da quelli previsti dal nuovo regime pensionistico.

In ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 446/2002, richiamata dall’I.N.P.D.A.P. nella memoria di costituzione, si osserva che detta pronuncia non assume rilevanza ai fini della presente controversia, avendo per oggetto una questione diversa dalla tematica dedotta in giudizio.

Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento e alla ricorrente è riconosciuto il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità.

Sulle somme spettanti, si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo (Cfr.: Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n. 14579, proposto da Z. B., e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico di reversibilità dell’indennità integrativa speciale in misura intera. Su quanto dovuto per effetto della presente sentenza spetta la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.

Spese compensate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004.

IL RELATORE
(Maria Riolo)
IL PRESIDENTE f.f.
(Tommaso Salamone)
Depositata in Segreteria il 24/2/2004