Circolare INPDAP n.22 del 18/9/2009
Personale dell’Arma dei Carabinieri requisiti per il diritto a pensione e modalità di attribuzione delle voci di natura pensionabile.
Con la circolare che di seguito si trascrive, l’INPDAP ha impartito le disposizioni per il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nell’intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri che viene collocato direttamente nella posizione di «riserva» o «congedo assoluto» (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici dell’Arma i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla, in via informatica, alla sede provinciale Inpdap competente.
Restano a carico dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
OGGETTO: Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nell’intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri che viene collocato direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici dell’Arma i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla, in via informatica, alla sede provinciale Inpdap competente.
Restano a carico dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per
- “Testo unico” si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092;
- Quota A si fa rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
- Quota B si intende la quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
In via preliminare, si rappresenta che per tutti gli iscritti all’Inpdap ogni procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è avviato a domanda.
Per la liquidazione delle pensioni del personale in riserva decorrenti dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate a partire da tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.
Al riguardo si fa presente che la trasmissione dei dati giuridici ed economici relativa ai trattamenti pensionistici ordinari è di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo di Chieti (di seguito C.N.A.).
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, il Centro Nazionale Amministrativo competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente dell’amministrazione avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it . Il Centro Nazionale Amministrativo deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo (certificazione servizi resi e retribuzioni corrisposte), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF. La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).
In merito alla pensione di privilegio, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti alla gestione della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri l’organismo competente a gestire la fase istruttoria della pensione di privilegio è la Direzione di Amministrazione.
3. Trattamento pensionistico
L’Arma dei carabinieri è un’amministrazione militare ad ordinamento speciale. Ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.
AI fini pensionistici, il personale dell’Arma dei Carabinieri è destinatario delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma anche di norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.
Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 23 agosto 2004 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal Dlgs n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.
Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, pur rimanendo alternativa la possibilità per il militare di presentare la domanda di pensione privilegiata direttamente alla propria amministrazione per gli aspetti di competenza.
3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Il personale dell’Arma dei Carabinieri è articolato nei seguenti ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, (art. 19 D.Lgs. 5-10-2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78).
Nei quattro gruppi ogni ruolo è poi ordinato in diversi gradi gerarchici.
Ai fini che qui interessano, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.
Tali limiti di età sono validi relativamente ai ruoli del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Il D.Lgs 5 ottobre 2000, n. 298, attuativo della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 31 marzo 2000 n. 78, ha realizzato il riordino degli Ufficiali dell’Arma; si segnala, in particolare, il riordino dei ruoli (art. 2, comma 1) nei quali sono scritti gli ufficiali del servizio permanente in: ruolo normale, ruolo speciale, ruolo tecnico-logistico. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla l. 574/1980, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all’articolo 53 della L. 212/1983, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 dello stesso D. Lgs., permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.
A norma dell’articolo 23 comma 1, del D.Lgs sopra indicato, il personale Ufficiali dell’Arma cessa dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età come da tabella annessa di seguito riportata:
Grado | Ruolo Normale | Ruolo Speciale | Ruolo Tecnico Logistico | Ruolo ad esaurimento in servizio permanente | Ruolo tecnico operativo ad esaaurimento |
Generale di Corpo d’Armata | 65 | – | – | – | – |
Generale di Divisione | 65 | – | 65 | – | – |
Generale di Brigata | 63 | – | 63 | – | – |
Colonnello | 60 | 61 | 61 | – | – |
Tenente Colonnello | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
Maggiore | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 |
Capitano | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Tenente | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Sottotenente | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Trattandosi di norme riferite ai soli dipendenti civili dello Stato, si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti il trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs n. 503/92 e s.m.i.
Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:
Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997 | Nuova massima anzianità contributiva arrotondata |
30 anni e oltre | 30 |
29 anni | 31 |
28 anni | 32 |
27 anni | 33 |
26 anni | 34 |
25 anni | 34 |
24 anni | 35 |
23 anni | 36 |
22 anni | 37 |
21 anni e inferiore | 38 |
3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge 449 del 1997.
Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell’Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall’articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54 e dall’articolo 13 della legge 1168 del 1961, l’ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
3.4. Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
- articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
- articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
3.5. Valorizzazione diploma di laurea
Si fa rappresenta che nei confronti del personale appartenente al ruolo Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego per provvedimento disciplinare è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
– Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.
– Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
– eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n.193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
– retribuzione individuale di anzianità;
– eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
– assegno funzionale;
– indennità pensionabile mensile;
– indennità di imbarco;
– assegno di valorizzazione, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile mensile:, dell’indennità di imbarco e dell’assegno di valorizzazione.
Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell’art. 18 bis e quater del DL 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l’indennità di imbarco spetta al personale dell’Arma dei Carabinieri nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.
Da gennaio 2002, l’indennità di imbarco, è divenuta pensionabile, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base (spettante al personale dell’Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
Per il personale dell’Arma dei Carabinieri l’indennità di imbarco è, pertanto, valutata in sede pensionistica secondo le seguenti modalità:
- Quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione, nel rispetto del limite di cumulabiltà del 50% con l’indennità mensile pensionabile, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco;
- Quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell’indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l’indennità di trascinamento che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n .177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’Indennità perequativa ai colonnelli e ai Generale di brigata delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota A di pensione. Ai generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui, all’articolo 1 della legge n. 334/1997; ai dirigenti generali di livello B compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato maggiorazione dell’indennità di posizione. Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Occorre tenere presente che, in virtù dell’articolo 43, commi 22 e 23, e 43ter della legge n. 121/1981 e successive modificazioni, agli Ufficiali dell’Arma, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
- dopo 13 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) spettante al primo dirigente ( colonnello);
- dopo 15 anni l’intero trattamento economico spettante al primo dirigente;
Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
- dopo 23 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) del dirigente superiore ( Generale di Brigata);
- dopo 23 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) del dirigente superiore ( Generale di Brigata);
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. parametrato, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in quote introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente attualmente del 8,75 per cento è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità di aeronavigazione e di volo
Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983, sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.
Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.
L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di trascinamento che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
7. Indennità speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:
- dall’art. 68 della legge 113/54 per gli Ufficiali collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio. E’ corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall’inizio dei pagamenti;
- dall’art. 32 della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio ed è corrisposta fino al 65° anno di età.
La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.
8. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscita
In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare:
- Quadro 2 – servizi e periodi computati
In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20, legge n. 958/86) - Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
In questa sezione vanno indicati nello spazio tipologia del servizio i riscatti buonuscita richiesti dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento. - Quadro 4 – periodi di servizio e loro caratteristiche
In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS – del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
- Stipendio
- Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente
- Quote mensili
- Eventuale assegno personale
- Retribuzione individuale di anzianità
- Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950
- Assegno funzionale
- Indennità di posizione
- Indennità perequativa
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell’ultimo atto dispositivo stipendiale disponibile.
Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)